Art. 5. Garanzie 1. I mutui della Cassa depositi e prestiti possono essere garantiti: a) per i soggetti pubblici: nelle forme previste dalla legge per i singoli enti mutuatari; b) per i soggetti privati: con idonee forme di garanzia reali o fidejussorie ovvero mediante delegazioni su proventi di servizi pubblici; c) con provvedimento di garanzia emesso in base a legge regionale, purche' sia espressamente previsto in essa che, in relazione alla garanzia prestata, la regione, nel caso di mancato pagamento della rata, da parte dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica della inadempienza e senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvedera' al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi per ritardato pagamento, rimanendo sostituita all'ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'ente mutuatario. 2. E' consentito a comuni e province di rilasciare delegazioni di pagamento a favore della Cassa depositi e prestiti, a garanzia di mutui richiesti da altri enti mutuatari della Cassa stessa. 3. Le delegazioni di pagamento sono sempre rilasciate "pro solvendo" e non "pro soluto", pur rimanendo il tesoriere, in forza delle delegazioni, costiuito come debitore principale delle rate di ammortamento nei confronti della Cassa depositi e prestiti.