Art. 5.
                              Garanzie
  1.  I  mutui  della  Cassa  depositi  e  prestiti  possono   essere
garantiti:
    a)  per i soggetti pubblici: nelle forme previste dalla legge per
i singoli enti mutuatari;
    b) per i soggetti privati: con idonee forme di garanzia  reali  o
fidejussorie  ovvero  mediante  delegazioni  su  proventi  di servizi
pubblici;
    c)  con  provvedimento  di  garanzia  emesso  in  base  a   legge
regionale,  purche'  sia  espressamente  previsto  in  essa  che,  in
relazione alla garanzia prestata, la regione,  nel  caso  di  mancato
pagamento  della  rata,  da  parte dell'ente mutuatario alla scadenza
stabilita,  dietro  semplice  notifica  della  inadempienza  e  senza
l'obbligo  di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa
depositi e prestiti, provvedera' al  pagamento  della  rata  scaduta,
aumentata   degli   interessi   per  ritardato  pagamento,  rimanendo
sostituita all'ente mutuante, in tutte le  ragioni  di  diritto,  nei
confronti dell'ente mutuatario.
  2.  E'  consentito a comuni e province di rilasciare delegazioni di
pagamento a favore della Cassa depositi e  prestiti,  a  garanzia  di
mutui richiesti da altri enti mutuatari della Cassa stessa.
  3.   Le  delegazioni  di  pagamento  sono  sempre  rilasciate  "pro
solvendo" e non "pro soluto", pur rimanendo il  tesoriere,  in  forza
delle  delegazioni,  costiuito come debitore principale delle rate di
ammortamento nei confronti della Cassa depositi e prestiti.