Art. 3. Definizioni 1. Omologazione: procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provato il prototipo del prodotto, certificata la sua classe di reazione al fuoco ed emesso, da parte del Ministero dell'interno, il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso prima della immissione del prodotto sul mercato per l'utilizzazione nelle attivita' soggette alle norme di prevenzione incendi. 2. Laboratorio: laboratorio di chimica del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o altro laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985, che provvede alla esecuzione delle prove all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prodotto. 3. Certificato di prova: rapporto rilasciato dal laboratorio nel quale si certifica la classe di reazione al fuoco del campione sottoposto ad esame. 4. Produttore: fabbricante del prodotto, nonche' ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto, si presenti come fabbricante dello stesso. Si considera, altresi', produttore chi importa o commercializza un prodotto di importazione. 5. Dichiarazione di conformita': dichiarazione rilasciata dal produttore attestante la conformita' del prodotto al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i dati del marchio di conformita' di cui al comma 6, nonche' l'indicazione del periodo di validita' dell'efficacia del prodotto, che comunque non potra' essere superiore a cinque anni dal momento dell'applicazione. 6. Marchio di conformita': Indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sul prodotto riportante i seguenti dati; dicitura "Prodotto verniciante ignifugo"; nome o altro segno distintivo del produttore; anno di produzione; classe di reazione al fuoco; estremi dell'atto di omologazione.