Art. 3.
                             Definizioni
  1. Omologazione:  procedura  tecnico-amministrativa  con  la  quale
viene provato il prototipo del prodotto, certificata la sua classe di
reazione  al fuoco ed emesso, da parte del Ministero dell'interno, il
provvedimento  di  autorizzazione  alla  riproduzione  del  prototipo
stesso   prima   della   immissione  del  prodotto  sul  mercato  per
l'utilizzazione nelle attivita' soggette alle  norme  di  prevenzione
incendi.
  2.   Laboratorio:  laboratorio  di  chimica  del  Centro  studi  ed
esperienze del Ministero dell'interno o altro laboratorio autorizzato
dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo
1985, che provvede alla  esecuzione  delle  prove  all'emissione  del
certificato di prova ai fini dell'omologazione del prodotto.
  3.  Certificato  di  prova: rapporto rilasciato dal laboratorio nel
quale si certifica la  classe  di  reazione  al  fuoco  del  campione
sottoposto ad esame.
  4.  Produttore: fabbricante del prodotto, nonche' ogni persona che,
apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo  sul  prodotto,
si  presenti  come  fabbricante dello stesso. Si considera, altresi',
produttore chi importa o commercializza un prodotto di importazione.
  5.  Dichiarazione  di  conformita':  dichiarazione  rilasciata  dal
produttore  attestante  la  conformita'  del  prodotto  al  prototipo
omologato  e  contenente,  tra  l'altro,  i  dati  del   marchio   di
conformita'  di  cui al comma 6, nonche' l'indicazione del periodo di
validita' dell'efficacia del prodotto, che comunque non potra' essere
superiore a cinque anni dal momento dell'applicazione.
  6. Marchio di conformita':  Indicazione  permanente  ed  indelebile
apposta dal produttore sul prodotto riportante i seguenti dati;
   dicitura "Prodotto verniciante ignifugo";
   nome o altro segno distintivo del produttore;
   anno di produzione;
   classe di reazione al fuoco;
   estremi dell'atto di omologazione.