Art. 4.
         Procedure per il rilascio dei certificati di prova
                         e dell'omologazione
  1.  Per  l'ottenimento   del   certificato   di   prova   ai   fini
dell'omologazione del prototipo si adotta la seguente procedura:
    a)   il   produttore  inoltra  al  laboratorio  apposita  istanza
corredata della documentazione tecnica necessaria;
    b) il laboratorio, verificata la correttezza della documentazione
di cui alla lettera a), richiede entro trenta  giorni  l'invio  della
campionatura  di  prova  e di quella "testimone", nonche' le ricevute
attestanti  il  pagamento  delle   spese   previste   dalle   vigenti
disposizioni;
    c)  l'interessato  deve  inviare  la  campionatura richiesta e le
ricevute dei versamenti di cui alla lettera b) entro sessanta  giorni
dalla  data  della  comunicazione  del  laboratorio.  Il  laboratorio
iscrivera' la pratica, entro  i  successivi  quindici  giorni,  nello
specifico  elenco  cronologico,  dandone comunicazione al richiedente
medesimo;
    d)  decorsi  sessanta  giorni  senza  che   l'interessato   abbia
ottemperato  a  quanto  richiesto nella lettera c) il procedimento si
estingue;
    e)  entro  novanta  giorni  dall'iscrizione  della  pratica,   il
laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova.
  2.  Procedura  per  il  rilascio  dell'omologazione:  Per  ottenere
l'omologazione,   il   produttore   deve   inoltrare   al   Ministero
dell'interno  apposita istanza corredata del certificato di prova. Il
Ministero  dell'interno,  valutata  la   documentazione   presentata,
provvedera',   entro   trenta   giorni   dalla  data  di  ricevimento
dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di omologazione del
prodotto.
  3.  Il  Ministero  dell'interno  rendera'   noto,   semestralmente,
l'elenco aggiornato dei prodotti omologati.
  4. Ai fini dei controlli di cui all'art. 7 del presente decreto, il
Ministero  dell'interno  comunichera'  tempestivamente  ai competenti
organi  del  Corpo  nazionale  dei  vigili   del   fuoco   le   nuove
omologazioni,   gli   aggiornamenti,   nonche'   i  provvedimenti  di
annullamento delle omologazioni stesse.
  5. Le istanze con i relativi allegati e le ricevute dei  versamenti
di cui ai commi 1 e 2 debbono essere inviate tramite raccomandata con
avviso di ricevimento.