Art. 5.
                       Commercializzazione CEE
  1. I prodotti vernicianti legalmente riconosciuti in uno dei  Paesi
della  Comunita'  economica europea sulla base di norme armonizzate o
di  quelle  straniere  riconosciute   equivalenti,   possono   essere
commercializzati   in  Italia  per  essere  impiegati  nel  campo  di
applicazione disciplinato dal presente decreto.
  2. A tal fine dovra' essere presentata apposita istanza diretta  al
Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e
dei  servizi  antincendi  che  comunichera'  al  richiedente  l'esito
dell'esame dell'istanza stessa, motivando l'eventuale diniego.
  3. L'istanza di cui al precedente  comma  dovra'  essere  corredata
della  documentazione  necessaria alla identificazione del prodotto e
dei relativi certificati di prova  rilasciati  o  riconosciuti  dalle
competenti autorita' dello Stato membro.