Art. 5. Commercializzazione CEE 1. I prodotti vernicianti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunita' economica europea sulla base di norme armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. 2. A tal fine dovra' essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi che comunichera' al richiedente l'esito dell'esame dell'istanza stessa, motivando l'eventuale diniego. 3. L'istanza di cui al precedente comma dovra' essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorita' dello Stato membro.