Art. 7. Controlli 1. Il Ministero dell'interno ha facolta' di sottoporre i prodotti ad accertamenti di controllo, anche con metodi a campione. 2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori. 3. A tal fine, con l'ottenimento dell'atto di omologazione del prodotto, il produttore deve consentire l'accesso ai locali di produzione e deposito dei prodotti ed a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della qualita' dei prodotti stessi. 4. Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri, modalita' e tariffe per i servizi resi dall'amministrazione.