Art. 7.
                              Controlli
  1. Il Ministero dell'interno ha facolta' di sottoporre  i  prodotti
ad accertamenti di controllo, anche con metodi a campione.
  2.  Gli  accertamenti  di  cui  al  comma precedente possono essere
effettuati presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore
i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori.
  3. A tal fine, con  l'ottenimento  dell'atto  di  omologazione  del
prodotto,  il  produttore  deve  consentire  l'accesso  ai  locali di
produzione e deposito dei prodotti ed a fornire tutte le informazioni
necessarie alla verifica della qualita' dei prodotti stessi.
  4.  Con  successivo  provvedimento   saranno   stabiliti   criteri,
modalita' e tariffe per i servizi resi dall'amministrazione.