Art. 8. Validita', rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione 1. L'omologazione ha validita' di cinque anni ed e' rinnovabile ad ogni scadenza, su istanza del produttore, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche di cui al precedente art. 1, qualora la vigente normativa di prova non sia variata e il produttore dichiari che il prodotto non ha subito modifiche, salvo che gli esemplari prodotti non siano incorsi in provvedimenti di annullamento di omologazione. Negli altri casi, il rinnovo comportera', l'effettuazione, in tutto o in parte, delle prove di cui all'art. 1 secondo quanto stabilito dal Centro studi ed esperienze, in relazione a variazioni di normativa o a modifiche apportate sul prodotto. 2. L'omologazione decade automaticamente se il prodotto subisce una modifica qualsiasi o, ai soli fini della produzione, con l'entrata in vigore di una nuova normativa di classificazione che annulla o modifica, anche solo parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio dell'omologazione stessa. La nuova normativa stabilira' i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte. I prodotti in opera, se conformi alla normativa vigente al momento della posa in opera, sono ammessi per i tempi e con le modalita' che saranno stabiliti dalle norme particolari di prevenzione incendi disciplinanti le singole attivita'. I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte dovranno essere compatibili con quelli che saranno stabiliti per i prodotti posti in opera dalle norme di prevenzione incendi disciplinanti le singole attivita'. 3. Il Ministero dell'interno ha facolta' di annullare l'omologazione nel caso che, a seguito di accertamenti di cui all'art. 7 del presente decreto, venga rilevata la non conformita' di esemplari di prodotto al prototipo omologato. 4. L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto di apposizione del marchio di conformita' e di emissione della dichiarazione di conformita' per il prodotto oggetto dell'annullamento o della decadenza.