Art. 8.
            Validita', rinnovo, decadenza e annullamento
                          dell'omologazione
  1. L'omologazione ha validita' di cinque anni ed e' rinnovabile  ad
ogni scadenza, su istanza del produttore, per un ulteriore periodo di
cinque  anni.  Tale  rinnovo  non comporta la ripetizione delle prove
tecniche di cui al precedente art. 1, qualora la vigente normativa di
prova non sia variata e il produttore dichiari che il prodotto non ha
subito modifiche, salvo che gli esemplari prodotti non siano  incorsi
in  provvedimenti  di annullamento di omologazione. Negli altri casi,
il rinnovo comportera', l'effettuazione, in tutto o in  parte,  delle
prove  di cui all'art. 1 secondo quanto stabilito dal Centro studi ed
esperienze, in relazione a variazioni  di  normativa  o  a  modifiche
apportate sul prodotto.
  2. L'omologazione decade automaticamente se il prodotto subisce una
modifica qualsiasi o, ai soli fini della produzione, con l'entrata in
vigore  di  una  nuova  normativa  di  classificazione  che annulla o
modifica,  anche  solo  parzialmente,  quella  vigente  all'atto  del
rilascio  dell'omologazione  stessa.  La nuova normativa stabilira' i
tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per  lo
smaltimento  delle  scorte.  I  prodotti  in  opera, se conformi alla
normativa vigente al momento della posa in opera, sono ammessi per  i
tempi   e   con  le  modalita'  che  saranno  stabiliti  dalle  norme
particolari  di  prevenzione   incendi   disciplinanti   le   singole
attivita'.  I  tempi  necessari  per  l'adeguamento  dei  sistemi  di
produzione  e  per  lo  smaltimento  delle  scorte  dovranno   essere
compatibili  con quelli che saranno stabiliti per i prodotti posti in
opera dalle norme di prevenzione  incendi  disciplinanti  le  singole
attivita'.
  3.   Il   Ministero   dell'interno   ha   facolta'   di   annullare
l'omologazione nel  caso  che,  a  seguito  di  accertamenti  di  cui
all'art. 7 del presente decreto, venga rilevata la non conformita' di
esemplari di prodotto al prototipo omologato.
  4.  L'annullamento  o  la decadenza dell'omologazione comportano il
divieto di apposizione del marchio  di  conformita'  e  di  emissione
della   dichiarazione   di   conformita'   per  il  prodotto  oggetto
dell'annullamento o della decadenza.