Art. 4.
  L'opzione dei docenti, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo
ad esaurimento delle facolta'  sdoppiate,  che  va  effettuata  entro
cinque  mesi  dalla  pubblicazione  del presente decreto, comporta il
passaggio dei relativi posti di ruolo nelle nuove facolta'.
  I docenti delle facolta' sdoppiate possono  presentare  domanda  di
opzione  anche  per facolta' diverse da quella di provenienza qualora
la disciplina insegnata o altra del raggruppamento  concorsuale,  cui
l'interessato  afferisce,  siano previste nel curriculum di studi del
corso di laurea o facolta' al quale l'interessato  stesso  chiede  di
passare nel terzo Ateneo. A parita' di condizioni, prevale il docente
che opta per la medesima facolta' o corso di laurea.
  Qualora,  entro la predetta data, non abbiano presentato domanda di
opzione almeno cinque professori di ruolo, di cui almeno tre di prima
fascia, le attribuzioni  del  consiglio  delle  nuove  facolta'  sono
esercitate   dal   consiglio   delle  facolta'  dell'Universita'  "La
Sapienza".
  A decorrere dall'anno accademico 1992-93 il terzo Ateneo, nel quale
sono confluite le nuove facolta' con le relative dotazioni organiche,
scientifiche, didattiche, subentra  in  tutti  i  rapporti  giuridici
facenti capo all'Universita' "La Sapienza", relativi al funzionamento
delle   predette  facolta'  in  atto  alla  data  d'inizio  dell'anno
accademico 1992-93. I professori che  passano  nelle  nuove  facolta'
mantengono  in  quella  di  provenienza gli insegnamenti ricoperti al
momento dell'opzione, fino alla attivazione del corso di  titolarita'
nella   nuova   facolta',   ferma   restando   la  loro  appartenenza
esclusivamente al consiglio di quest'ultima, se costituito.