Art. 4. L'opzione dei docenti, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento delle facolta' sdoppiate, che va effettuata entro cinque mesi dalla pubblicazione del presente decreto, comporta il passaggio dei relativi posti di ruolo nelle nuove facolta'. I docenti delle facolta' sdoppiate possono presentare domanda di opzione anche per facolta' diverse da quella di provenienza qualora la disciplina insegnata o altra del raggruppamento concorsuale, cui l'interessato afferisce, siano previste nel curriculum di studi del corso di laurea o facolta' al quale l'interessato stesso chiede di passare nel terzo Ateneo. A parita' di condizioni, prevale il docente che opta per la medesima facolta' o corso di laurea. Qualora, entro la predetta data, non abbiano presentato domanda di opzione almeno cinque professori di ruolo, di cui almeno tre di prima fascia, le attribuzioni del consiglio delle nuove facolta' sono esercitate dal consiglio delle facolta' dell'Universita' "La Sapienza". A decorrere dall'anno accademico 1992-93 il terzo Ateneo, nel quale sono confluite le nuove facolta' con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche, subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Universita' "La Sapienza", relativi al funzionamento delle predette facolta' in atto alla data d'inizio dell'anno accademico 1992-93. I professori che passano nelle nuove facolta' mantengono in quella di provenienza gli insegnamenti ricoperti al momento dell'opzione, fino alla attivazione del corso di titolarita' nella nuova facolta', ferma restando la loro appartenenza esclusivamente al consiglio di quest'ultima, se costituito.