Art. 5. Sono, inoltre, trasferiti alle nuove facolta' con la medesima decorrenza dei passaggi per opzione dei docenti e dei ricercatori e nella misura del 50%, i posti del suddetto personale vacanti e disponibili presso le facolta' che vengono sdoppiate. Possono, inoltre, essere chiamati, a domanda, direttamente dalle nuove facolta' con il relativo posto i vincitori dei concorsi in espletamento, precedentemente richiesti dalle facolta' sdoppiate, qualora la disciplina per cui si chiede la nomina non sia stata gia' coperta per opzione.