Art. 5.
  Sono, inoltre, trasferiti  alle  nuove  facolta'  con  la  medesima
decorrenza  dei  passaggi per opzione dei docenti e dei ricercatori e
nella misura del 50%,  i  posti  del  suddetto  personale  vacanti  e
disponibili  presso  le  facolta'  che  vengono  sdoppiate.  Possono,
inoltre,  essere  chiamati,  a  domanda,  direttamente  dalle   nuove
facolta'   con   il  relativo  posto  i  vincitori  dei  concorsi  in
espletamento, precedentemente  richiesti  dalle  facolta'  sdoppiate,
qualora  la disciplina per cui si chiede la nomina non sia stata gia'
coperta per opzione.