Art. 8. Fino alla copertura dei posti di personale tecnico ed amministrativo che saranno assegnati con separato decreto ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 245, l'assolvimento delle funzioni necessarie al funzionamento dell'Ateneo e' assicurato da personale comandato in numero corrispondente a quello dei posti assegnati. Il comando e' disposto con decreto del Ministro, accertata la disponibilita' degli interessati.