Art. 8.
  Fino  alla  copertura   dei   posti   di   personale   tecnico   ed
amministrativo  che  saranno  assegnati con separato decreto ai sensi
della legge 7 agosto 1990,  n.  245,  l'assolvimento  delle  funzioni
necessarie  al  funzionamento  dell'Ateneo e' assicurato da personale
comandato in numero corrispondente a quello dei posti  assegnati.  Il
comando   e'   disposto   con  decreto  del  Ministro,  accertata  la
disponibilita' degli interessati.