Art. 9. Con separato provvedimento si provvedera' all'integrazione delle dotazioni organiche iniziali delle singole facolta' che risulteranno necessarie all'esito delle opzioni dei docenti interessati a transitare nel nuovo Ateneo. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 29 ottobre 1991 Il Ministro: RUBERTI Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992 Registro n. 4 Universita' e ricerca, foglio n. 229