Art. 9.
  Con separato provvedimento si  provvedera'  all'integrazione  delle
dotazioni  organiche iniziali delle singole facolta' che risulteranno
necessarie  all'esito  delle  opzioni  dei  docenti   interessati   a
transitare nel nuovo Ateneo.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, 29 ottobre 1991
                                                 Il Ministro: RUBERTI
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992
Registro n. 4 Universita' e ricerca, foglio n. 229