IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 118 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che riconosce al personale civile e militare delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi a votare in un comune diverso da quello di servizio, il diritto al rimborso delle spese di trasporto e all'indennita' di missione in base alla normativa generale vigente in materia; Visto il proprio decreto 12 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1958, registro 11, foglio 175, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione del citato art. 118, i limiti di tempo entro i quali i dipendenti statali possono fruire del trattamento economico di missione; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni; Visto l'art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, che estende le disposizioni di cui al succitato testo unico, in quanto applicabili, alle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo; Visto l'art. 13 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223; Considerato che i limiti di tempo stabiliti con il decreto ministeriale 12 aprile 1958 sono da ritenere superati, in quanto non piu' in armonia con lo sviluppo dei mezzi di trasporto e delle vie di comunicazioni, intervenuto dal 1958 ad oggi; Decreta: Art. 1. I limiti di tempo, comprensivi del viaggio di andata e ritorno, entro i quali puo' essere corrisposto, ai sensi dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il trattamento di missione al personale delle amministrazioni statali, ivi comprese le aziende autonome, che debba recarsi fuori dalla ordinaria sede di servizio per esercitare il diritto al voto, sono cosi' fissati: a) un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri; b) due giorni per le distanze oltre 700 chilometri o per gli spostamenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre localita' del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.