Art. 2. Il trattamento di cui al precedente articolo puo' essere riconosciuto al solo personale che dimostri di aver ottemperato al trasferimento di residenza nella localita' sede di servizio nei termini previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 5 marzo 1992 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1992 Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 150