Art. 2.
  Il  trattamento  di  cui  al  precedente   articolo   puo'   essere
riconosciuto  al  solo  personale che dimostri di aver ottemperato al
trasferimento di residenza  nella  localita'  sede  di  servizio  nei
termini  previsti  dall'art.  13  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione.
   Roma, 5 marzo 1992
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1992
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 150