Art. 3. E' autorizzato il pagamento, per i motivi di cui alle premesse, dell'importo complessivo di L. 200.228.018.000 in favore delle regioni a statuto ordinario, secondo la ripartizione di cui alla col. 6 del prospetto allegato, quale saldo di fondo comune regionale 1991, mediante versamento sui rispettivi conti correnti infruttiferi accesi dalle regioni medesime presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il predetto onere di L. 200.228.018.000 gravera' sul cap. 5926/R iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1992. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 febbraio 1992 Il Ministro: CARLI Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992 Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 318