Art. 3.
  E' autorizzato il pagamento, per i motivi  di  cui  alle  premesse,
dell'importo  complessivo  di  L.  200.228.018.000  in  favore  delle
regioni a statuto ordinario, secondo la ripartizione di cui alla col.
6 del prospetto allegato, quale saldo di fondo comune regionale 1991,
mediante versamento sui rispettivi conti correnti infruttiferi accesi
dalle regioni medesime presso la Tesoreria centrale dello Stato.
  Il predetto onere di L. 200.228.018.000 gravera'  sul  cap.  5926/R
iscritto  nello  stato  di  previsione di questo Ministero per l'anno
finanziario 1992.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 febbraio 1992
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 318