Art. 3.
  Chiunque  viola  i  divieti  di cui al presente decreto e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000
a L. 1.500.000 cosi' come previsto dal comma  2  dell'articolo  unico
della  legge 20 giugno 1966, n. 599, modificato dal comma 3 dell'art.
113 e dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.