Art. 2.
  La disponibilita' dello stanziamento, revocato con l'art.  1  della
presente ordinanza, sara' riutilizzata per finanziamenti attinenti il
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 16 marzo 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA