Art. 2. La disponibilita' dello stanziamento, revocato con l'art. 1 della presente ordinanza, sara' riutilizzata per finanziamenti attinenti il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 marzo 1992 Il Ministro: CAPRIA