IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 20, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' di designazione dei rappresentanti dei settori viticolo, della trasformazione e del commercio, da nominare componenti i consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche, nonche' le modalita' inerenti al funzionamento e all'autofinanziamento dell'attivita' dei consigli medesimi; Visto il proprio precedente decreto in data 26 marzo 1992, che occorre modificare sopprimendo, nell'art. 2, comma 4, la lettera a), sostanzialmente ripetitiva della indicazione di categoria gia' figurante nel comma 3; Decreta: Art. 1. Composizione e durata 1. I consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituiti dall'art. 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, denominate agli effetti del presente decreto camere di commercio, detentrici di uno o piu' albi dei vigneti ed elenchi delle vigne, sono composti: a) da un minimo di sei ad un massimo di dodici componenti, nel caso che il consiglio interprofessionale sia provinciale; b) da un minimo di nove ad un massimo di diciotto componenti nel caso che il consiglio interprofessionale sia interprovinciale. In tale caso, ogni singola provincia e' rappresentata nel consiglio in proporzione alle dimensioni, per ciascuna di esse, dei tre settori della viticoltura, della trasformazione e del commercio, cosi' come individuati nel successivo art. 2 del presente decreto. 2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste puo' nominare un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio. 3. I consigli interprofessionali durano in carica tre anni.