IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 20, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Ritenuta la necessita' di stabilire le  modalita'  di  designazione
dei  rappresentanti  dei settori viticolo, della trasformazione e del
commercio, da nominare componenti i consigli  interprofessionali  per
le  denominazioni  di  origine  e le indicazioni geografiche tipiche,
nonche'    le    modalita'    inerenti     al     funzionamento     e
all'autofinanziamento dell'attivita' dei consigli medesimi;
 Visto  il  proprio  precedente  decreto  in  data 26 marzo 1992, che
occorre modificare sopprimendo, nell'art. 2, comma 4, la lettera  a),
sostanzialmente   ripetitiva  della  indicazione  di  categoria  gia'
figurante nel comma 3;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Composizione e durata
  1. I consigli interprofessionali per le denominazioni di origine  e
le  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, istituiti dall'art. 20
della legge 10 febbraio 1992, n. 164, presso le camere di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  denominate agli effetti del
presente decreto camere di commercio, detentrici di uno o  piu'  albi
dei vigneti ed elenchi delle vigne, sono composti:
    a)  da  un  minimo di sei ad un massimo di dodici componenti, nel
caso che il consiglio interprofessionale sia provinciale;
    b) da un minimo di nove ad un massimo di diciotto componenti  nel
caso  che  il  consiglio  interprofessionale sia interprovinciale. In
tale caso, ogni singola provincia e' rappresentata nel  consiglio  in
proporzione  alle  dimensioni,  per ciascuna di esse, dei tre settori
della viticoltura, della trasformazione e del commercio,  cosi'  come
individuati nel successivo art. 2 del presente decreto.
  2.  Il  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste puo' nominare un
proprio rappresentante che partecipa, senza  diritto  di  voto,  alle
riunioni del consiglio.
  3. I consigli interprofessionali durano in carica tre anni.