Art. 2.
                    Rappresentanza professionale
  1. I  consigli  interprofessionali  sono  rappresentativi,  per  un
terzo,  del  settore  viticolo  e,  per  due terzi, dei settori della
trasformazione e del commercio in proporzione alla effettiva quota di
prodotto rispettivamente trasformato e commercializzato.
  2. Nel settore viticolo sono da comprendere i produttori di  uve  i
cui terreni vitati sono iscritti agli albi dei vigneti o agli elenchi
delle vigne delle rispettive D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T.
  3. Nel settore della trasformazione sono da comprendere, sempre che
commercializzino il prodotto confezionato o imbottigliato:
    a)  i  viticoltori  che  trasformano  le  proprie uve prodotte in
terreni vitati iscritti ai relativi albi dei vigneti o elenchi  delle
vigne;
    b)  le cantine sociali che trasformano le uve conferite dai soci,
sempre con la caratteristica di  essere  state  prodotte  in  terreni
vitati iscritti ai relativi albi dei vigneti o elenchi delle vigne;
    c)   coloro  che  trasformano  o  elaborano  uve,  mosti  e  vini
acquistati  da  terzi,  anch'essi  riconducibili  a  terreni   vitati
iscritti ai relativi albi dei vigneti o elenchi delle vigne.
  4.  Nel  settore  del  commercio  sono  da  comprendere  coloro che
acquistano vini I.G.T.  ovvero  vini  che  siano  o  che  abbiano  le
caratteristiche  per  divenire,  a  seguito  di  invecchiamento, vini
D.O.C.G. o D.O.C. e li  commercializzano,  previo  confezionamento  o
imbottigliamento.