Art. 2. Rappresentanza professionale 1. I consigli interprofessionali sono rappresentativi, per un terzo, del settore viticolo e, per due terzi, dei settori della trasformazione e del commercio in proporzione alla effettiva quota di prodotto rispettivamente trasformato e commercializzato. 2. Nel settore viticolo sono da comprendere i produttori di uve i cui terreni vitati sono iscritti agli albi dei vigneti o agli elenchi delle vigne delle rispettive D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T. 3. Nel settore della trasformazione sono da comprendere, sempre che commercializzino il prodotto confezionato o imbottigliato: a) i viticoltori che trasformano le proprie uve prodotte in terreni vitati iscritti ai relativi albi dei vigneti o elenchi delle vigne; b) le cantine sociali che trasformano le uve conferite dai soci, sempre con la caratteristica di essere state prodotte in terreni vitati iscritti ai relativi albi dei vigneti o elenchi delle vigne; c) coloro che trasformano o elaborano uve, mosti e vini acquistati da terzi, anch'essi riconducibili a terreni vitati iscritti ai relativi albi dei vigneti o elenchi delle vigne. 4. Nel settore del commercio sono da comprendere coloro che acquistano vini I.G.T. ovvero vini che siano o che abbiano le caratteristiche per divenire, a seguito di invecchiamento, vini D.O.C.G. o D.O.C. e li commercializzano, previo confezionamento o imbottigliamento.