Art. 3.
                            Designazioni
  1. Le designazioni alle camere di commercio dei  rappresentanti  di
cui  all'art.  2,  quali  componenti  i  consigli interprofessionali,
spettano:
    a) per il settore viticolo, alle organizzazioni  sindacali  degli
agricoltori  ed  alle  organizzazioni  professionali  dei coltivatori
diretti  maggiormente  rappresentative  a  livello  locale,  nonche',
nell'ipotesi  che  sia  stato  costituito, al consorzio volontario di
tutela dello stesso vino D.O.C.G., D.O.C.  o  I.G.T.  che  non  abbia
l'affidamento  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di cui
all'art. 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
    b) per il settore della trasformazione, alle  associazioni  degli
industriali  maggiormente  rappresentative  a  livello locale ed alle
associazioni professionali riconosciute di assistenza  e  tutela  del
movimento cooperativo;
    c)   per   il   settore  del  commercio,  alle  associazioni  dei
commercianti maggiormente rappresentative a livello locale.