Art. 3. Designazioni 1. Le designazioni alle camere di commercio dei rappresentanti di cui all'art. 2, quali componenti i consigli interprofessionali, spettano: a) per il settore viticolo, alle organizzazioni sindacali degli agricoltori ed alle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello locale, nonche', nell'ipotesi che sia stato costituito, al consorzio volontario di tutela dello stesso vino D.O.C.G., D.O.C. o I.G.T. che non abbia l'affidamento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di cui all'art. 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; b) per il settore della trasformazione, alle associazioni degli industriali maggiormente rappresentative a livello locale ed alle associazioni professionali riconosciute di assistenza e tutela del movimento cooperativo; c) per il settore del commercio, alle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello locale.