Art. 4.
                            Il presidente
  1. Il presidente del consiglio  interprofessionale  e'  eletto  dal
consiglio stesso, a maggioranza assoluta dei propri componenti, nella
sua prima riunione.
  2.  Il  presidente ha la rappresentanza legale del consiglio e dura
in carica sino al rinnovo del consiglio stesso.
  3. Nelle deliberazioni del consiglio, in caso di parita'  di  voti,
prevale il voto del presidente.
  4.  Il  consiglio interprofessionale puo' altresi' nominare un vice
presidente, che sostituisca il presidente in caso di impedimento.