Art. 4. Il presidente 1. Il presidente del consiglio interprofessionale e' eletto dal consiglio stesso, a maggioranza assoluta dei propri componenti, nella sua prima riunione. 2. Il presidente ha la rappresentanza legale del consiglio e dura in carica sino al rinnovo del consiglio stesso. 3. Nelle deliberazioni del consiglio, in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. 4. Il consiglio interprofessionale puo' altresi' nominare un vice presidente, che sostituisca il presidente in caso di impedimento.