Art. 8. Coordinamento e direttive del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. 1. Al fine di consentire l'espletamento dell'attivita' di coordinamento e di direttiva di cui al comma 5 dell'art. 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, da parte del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, i consigli interprofessionali sono tenuti a trasmettere, al comitato nazionale stesso, copia delle deliberazioni assunte e del bilancio entro trenta giorni dalla loro approvazione.