Art. 8.
Coordinamento e direttive del comitato nazionale per la tutela  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini.
  1.  Al  fine  di  consentire   l'espletamento   dell'attivita'   di
coordinamento  e  di  direttiva  di cui al comma 5 dell'art. 21 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, da parte del comitato  nazionale  per
la   tutela  delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei  vini,  i  consigli  interprofessionali  sono
tenuti  a  trasmettere,  al  comitato  nazionale  stesso, copia delle
deliberazioni assunte e del bilancio entro trenta giorni  dalla  loro
approvazione.