Art. 2.
  La lettera a), del comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza  n.  2212/FPC
del 3 febbraio 1992 e' sostituita come segue:
    "a)  per  il  caso  di  cui  al  primo  comma,  lettera  a), alla
superficie utile abitabile dell'unita'  immobiliare  distrutta  o  da
demolire  e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili,
ovvero,  qualora  la  superficie  distrutta  o  da  demolire  risulti
inadeguata  alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo
familiare  che   occupava   stabilmente   o   abitualmente   l'unita'
immobiliare  alla  data  del  sisma,  alla superficie utile abitabile
occorrente per la ricostruzione  di  un  alloggio  adeguato  a  dette
esigenze abitative".