Art. 2. La lettera a), del comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 e' sostituita come segue: "a) per il caso di cui al primo comma, lettera a), alla superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare che occupava stabilmente o abitualmente l'unita' immobiliare alla data del sisma, alla superficie utile abitabile occorrente per la ricostruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative".