Art. 4. La commissione di cui all'art. 2 esprime il proprio parere su tutte le questioni ad essa sottoposte dalla regione siciliana, dai comuni, dalle prefetture, dai singoli professionisti (ingegneri, architetti e geometri) e da tutte le altre amministrazioni ed enti pubblici interessati. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 1992 Il Ministro: CAPRIA