Art. 4.
  La commissione di cui all'art. 2 esprime il proprio parere su tutte
le questioni ad essa sottoposte dalla regione siciliana, dai  comuni,
dalle prefetture, dai singoli professionisti (ingegneri, architetti e
geometri)  e  da  tutte  le  altre  amministrazioni  ed enti pubblici
interessati.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 26 marzo 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA