Art. 2. 1. La ricevuta fiscale prevista nel precedente articolo, contenente una numerazione progressiva prestampata per anno solare, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie, deve essere datata e rilasciata per ciascuna operazione e contenere le seguenti indicazioni: 1) ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica, domicilio fiscale e numero di partita IVA dell'emittente, nonche' l'ubicazione dell'esercizio in cui viene esercitata l'attivita' e sono conservati i documenti previsti dal presente decreto; 2) natura, qualita' e quantita' dei beni e servizi che sono oggetto dell'operazione; 3) ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto. 2. Qualora il medesimo documento assuma la forma di fattura- ricevuta fiscale deve contenere altresi' il numero progressivo attribuito dall'emittente, a norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i dati identificativi del cliente, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata, l'ammontare imponibile e l'imposta relativa. La fattura-ricevuta fiscale deve essere rilasciata a richiesta del cliente ed assolve le medesime funzioni del documento previsto dall'art. 21 del decreto suddetto. 3. Se al momento di ultimazione della prestazione il corrispettivo non venga pagato, in tutto o in parte, deve esserne fatta menzione sul documento stesso e la ricevuta fiscale emessa all'atto del saldo dell'importo dovuto deve contenere anche gli estremi di quella precedentemente rilasciata. 4. Qualora sia stata rilasciata ricevuta fiscale contenente l'indicazione di "corrispettivo non pagato", la fattura-ricevuta fiscale, eventualmente richiesta al momento del pagamento del corrispettivo, deve contenere il riferimento alla ricevuta fiscale precedentemente rilasciata.