Art. 2.
  1. La ricevuta fiscale prevista nel precedente articolo, contenente
una numerazione progressiva prestampata per anno  solare,  anche  con
l'adozione  di  prefissi  alfabetici  di  serie, deve essere datata e
rilasciata  per  ciascuna  operazione   e   contenere   le   seguenti
indicazioni:
   1)  ditta,  denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome
se  persona  fisica,  domicilio  fiscale  e  numero  di  partita  IVA
dell'emittente,  nonche'  l'ubicazione  dell'esercizio  in  cui viene
esercitata l'attivita' e sono conservati  i  documenti  previsti  dal
presente decreto;
   2)  natura,  qualita'  e  quantita'  dei  beni  e servizi che sono
oggetto dell'operazione;
   3) ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi dell'imposta sul
valore aggiunto.
  2. Qualora il  medesimo  documento  assuma  la  forma  di  fattura-
ricevuta  fiscale  deve  contenere  altresi'  il  numero  progressivo
attribuito dall'emittente, a  norma  dell'art.  21  del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  i  dati
identificativi  del  cliente,  l'aliquota  dell'imposta  sul   valore
aggiunto  applicata,  l'ammontare imponibile e l'imposta relativa. La
fattura-ricevuta fiscale  deve  essere  rilasciata  a  richiesta  del
cliente  ed  assolve  le  medesime  funzioni  del  documento previsto
dall'art. 21 del decreto suddetto.
  3. Se al momento di ultimazione della prestazione il  corrispettivo
non  venga  pagato,  in tutto o in parte, deve esserne fatta menzione
sul documento stesso e la ricevuta fiscale emessa all'atto del  saldo
dell'importo  dovuto  deve  contenere  anche  gli  estremi  di quella
precedentemente rilasciata.
  4.  Qualora  sia  stata  rilasciata  ricevuta  fiscale   contenente
l'indicazione  di  "corrispettivo  non  pagato",  la fattura-ricevuta
fiscale,  eventualmente  richiesta  al  momento  del  pagamento   del
corrispettivo,  deve  contenere  il riferimento alla ricevuta fiscale
precedentemente rilasciata.