Art. 3. 1. I documenti previsti dal presente decreto, sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze a norma dell'art. 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti. Gli stessi documenti possono essere predisposti, con le medesime formalita' previste nel precedente comma, con esclusione dell'autorizzazione ministeriale, dal Provveditorato generale dello Stato. 2. Entro il 5 marzo di ogni anno devono essere comunicati i dati identificativi dei soggetti nei cui confronti sono state effettuate nell'anno precedente le forniture di stampati previsti dal presente decreto con l'indicazione del numero complessivo degli stampati forniti a ciascuno di essi. La comunicazione deve essere fatta per iscritto all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'acquirente utilizzatore. 3. La fornitura degli stampati e' effettuata direttamente dal soggetto autorizzato che li ha prodotti, ovvero dai rivenditori autorizzati dal competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto a norma del menzionato art. 11, su richiesta scritta dell'acquirente utilizzatore o dell'acquirente rivenditore. Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 novembre 1978. Gli estremi dell'autorizzazione alla stampa devono essere indicati su ciascuno degli stampati unitamente ai dati identificativi della tipografia stessa.