Art. 3.
  1. I documenti previsti  dal  presente  decreto,  sono  predisposti
dalle  tipografie  autorizzate  dal  Ministero  delle finanze a norma
dell'art. 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, recante norme
di attuazione delle disposizioni di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione
dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento  dei  beni
viaggianti.  Gli  stessi documenti possono essere predisposti, con le
medesime formalita' previste nel  precedente  comma,  con  esclusione
dell'autorizzazione  ministeriale,  dal Provveditorato generale dello
Stato.
  2. Entro il 5 marzo di ogni anno devono essere  comunicati  i  dati
identificativi  dei  soggetti nei cui confronti sono state effettuate
nell'anno precedente le forniture di stampati previsti  dal  presente
decreto  con  l'indicazione  del  numero  complessivo  degli stampati
forniti a ciascuno di essi. La comunicazione deve  essere  fatta  per
iscritto  all'Ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  nella cui
circoscrizione  si  trova  il   domicilio   fiscale   dell'acquirente
utilizzatore.
  3.  La  fornitura  degli  stampati  e'  effettuata direttamente dal
soggetto autorizzato che  li  ha  prodotti,  ovvero  dai  rivenditori
autorizzati dal competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto a
norma  del  menzionato  art. 11, su richiesta scritta dell'acquirente
utilizzatore  o  dell'acquirente   rivenditore.   Si   applicano   le
disposizioni  di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 10 del
decreto    ministeriale    29    novembre    1978.    Gli     estremi
dell'autorizzazione  alla  stampa  devono essere indicati su ciascuno
degli stampati unitamente ai  dati  identificativi  della  tipografia
stessa.