Art. 4.
  1. Lo scontrino fiscale manuale di  cui  all'art.  1  del  presente
decreto  contenente  una numerazione progressiva prestampata per anno
solare, anche con l'adozione di prefissi alfabetici  di  serie,  deve
essere  datato  e  rilasciato  per ciascuna operazione e contenere le
seguenti indicazioni:
   1) ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome  e  cognome
se  persona  fisica,  residenza  o  dimicilio  fiscale,  numero della
partita IVA dell'emittente;
   2)    corrispettivi    specifici    e    ammontare     complessivo
dell'operazione;  tale  ammontare  deve essere indicato manualmente a
cura  dell'emittente  ovvero  compilato  a  ricalco  sullo  scontrino
manuale di cui all'allegato B,punto 2).
  2.  Il  documento  di  cui  ai precedenti commi e' costituito da un
bollettario avente le dimensioni minime di cm 6 x cm 9 per il modello
a ricalco e di cm 6 x cm 9 + cm 6 per quello a madre e figlia.  Detti
bollettari  sono  formati da cento scontrini di carta, con grammatura
non inferiore a gr. 50/mq, idoneamente graffati in modo da assicurare
la loro conservazione, su cui sono impressi, con caratteri  leggibili
ed  indelebili, di altezza non inferiore a mm 3, a stampa o a rilievo
mediante punzonatura o sovrastampa ovvero in litografia, gli elementi
indicati nel precedente comma.
  3. Gli scontrini recanti impresso l'ammontare del corrispettivo  in
misura  fissa,  contenuti  nel  bollettario  a madre e figlia, devono
riportare  tale  ammontare  stampato  con  caratteri  indelebili  non
inferiori a dieci millimetri di altezza.
  4.  Sulla  copertina  dei  bollettari  deve essere indicato, a cura
dell'utilizzatore, il numero progressivo di utilizzo  dei  bollettari
nel  corso dell'anno solare di riferimento e, a cura del fabbricante,
l'ammontare  complessivo  dei   corrispettivi   rappresentati   dagli
scontrini a taglio fisso con importo prestampato.
  5.  Detti  documenti  sono predisposti dalle tipografie autorizzate
dal Ministero delle finanze o dal Provveditorato generale dello Stato
con le modalita' indicate nel precedente art. 3.
  6. La numerazione e' costituita da tre caratteri che individuano la
serie alfabetica e da sei cifre progressive,  nonche'  da  due  cifre
indicanti l'anno solare di riferimento.