Art. 2.
  E'  autorizzata  la  presentazione  di modelli di domanda su moduli
meccanografici aventi le seguenti caratteristiche:
   stampe  realizzate  con  gli stessi colori dei modelli predisposti
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
   conformita'  di  struttura con i modelli approvati con il presente
decreto  per  quanto  riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione
dei dati richiesti.