Art. 2. E' autorizzata la presentazione di modelli di domanda su moduli meccanografici aventi le seguenti caratteristiche: stampe realizzate con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; conformita' di struttura con i modelli approvati con il presente decreto per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.