IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  che  detta
norme in materia di assistenza sanitaria per l'anno 1992;
  Visto il comma 1 della richiamata norma che autorizza il Governo ad
emanare un atto di indirizzo e di coordinamento per la determinazione
dei  livelli  di  assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di
uniformita' sul territorio nazionale sulla base dei limiti e principi
di cui alle successive lettere a), b), c), d) ed e);
  Vista la deliberazione del CIPE  in  data  3  agosto  1990  che  ha
disciplinato,  su  conforme  parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,  le
priorita'  degli  interventi relativi all'emergenza-urgenza sanitaria
ed al  rischio  anestesiologico  anche  utilizzando  con  vincolo  di
destinazione  le  risorse  in  conto  capitale  del  Fondo  sanitario
nazionale;
  Visto  l'art.  22  dell'accordo   collettivo   nazionale   per   la
regolamentazione  dei  rapporti  con  i medici addetti al servizio di
guardia medica  e  di  emergenza  territoriale,  reso  esecutivo  con
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41;
  Visto  il  documento  tecnico  di intesa approvato dalla Conferenza
Stato-regioni nella seduta del 14 gennaio 1992;
  Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' in data
12 febbraio 1992;
  Ritenuto  che,  nelle  more  della   definizione   degli   standard
organizzativi  e dei costi unitari dei livelli di assistenza uniformi
di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la Conferenza
Stato-regioni in data  7  febbraio  1992  ha  definito  l'intesa  sul
livello uniforme di assistenza del sistema dell'emergenza sanitaria;
  Ritenuto  che  le  spese in conto capitale per l'organizzazione del
livello assistenziale fanno carico agli stanziamenti di cui  all'art.
20  della  legge  11  marzo 1988, n. 67, nonche' agli stanziamenti in
conto capitale del Fondo sanitario nazionale, mentre quelle  correnti
fanno  carico  al  Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui
all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  nella  misura  che
sara'  determinata ai sensi del combinato disposto della norma di cui
ai commi 1 e 16 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione  del  13 marzo 1992, su proposta del Ministro della sanita',
di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari
regionali;
                              Decreta:
  E' approvato il seguente atto di indirizzo  e  coordinamento  delle
attivita'  delle  regioni  e  delle  province autonome di Trento e di
Bolzano, in materia di emergenza sanitaria.
                               Art. 1.
           Il livello assistenziale di emergenza sanitaria
  1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge 30  dicembre  1991,
n. 412, il livello assistenziale di emergenza sanitaria da assicurare
con  carattere  di  uniformita'  in  tutto il territorio nazionale e'
costituito dal complesso dei servizi e delle prestazioni di cui  agli
articoli successivi.