Art. 10.
              Prestazioni del personale infermieristico
  1. Il personale infermieristico  professionale,  nello  svolgimento
del  servizio  di  emergenza,  puo'  essere  autorizzato  a praticare
iniezioni per via endovenosa e  fleboclisi,  nonche'  a  svolgere  le
altre  attivita'  e  manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali,
previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio.