Art. 10. Prestazioni del personale infermieristico 1. Il personale infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio di emergenza, puo' essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, nonche' a svolgere le altre attivita' e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio.