Art. 11. Onere del trasporto di emergenza 1. Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto e' disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresi' a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al Servizio sanitario nazionale, altresi', i trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall'ospedale.