Art. 11.
                  Onere del trasporto di emergenza
  1. Gli oneri delle prestazioni  di  trasporto  e  soccorso  sono  a
carico  del  servizio  sanitario  nazionale  solo  se il trasporto e'
disposto  dalla  centrale  operativa  e  comporta  il  ricovero   del
paziente.  Detti  oneri sono altresi' a carico del Servizio sanitario
nazionale anche in mancanza di ricovero determinata  da  accertamenti
effettuati  al  pronto  soccorso.  Fanno carico al Servizio sanitario
nazionale, altresi', i trasferimenti tra  sedi  ospedaliere  disposti
dall'ospedale.