Art. 12. A t t u a z i o n e 1. All'attuazione di quanto disposto dal presente atto provvedono le regioni e le province autonome. 2. Le spese in conto capitale per l'organizzazione del livello assistenziale fanno carico come priorita' agli stanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonche' agli stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, mentre quelle correnti fanno carico al Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella misura che sara' determinata ai sensi del combinato disposto delle norme di cui ai commi 1 e 16 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Conferenza Stato- regioni verifica le iniziative assunte, lo stato di attuazione del sistema emergenza sanitaria in ciascuna regione e provincia autonoma, nonche' le risorse finanziarie impiegate. Allo scopo di attuare il sistema di emergenza sanitaria nelle regioni che non lo abbiano attuato, in tutto o in parte, la Conferenza Stato-regioni approva uno schema tipo di accordo di programma, che, sottoscritto dal Ministro della sanita' e dal presidente della regione interessata, determina tempi, modi e risorse finanziarie per l'attuazione, anche avvalendosi di apposite conferenze dei servizi. L'accordo di programma puo' essere attivato anche prima della verifica, su richiesta della regione e provincia autonoma. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 27 marzo 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE LORENZO, Ministro della sanita' MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali