Art. 12.
                         A t t u a z i o n e
  1. All'attuazione di quanto disposto dal presente  atto  provvedono
le regioni e le province autonome.
  2.  Le  spese  in  conto  capitale per l'organizzazione del livello
assistenziale fanno carico come priorita' agli  stanziamenti  di  cui
all'art.   20  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  nonche'  agli
stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale,  mentre
quelle  correnti  fanno  carico al Fondo sanitario nazionale di parte
corrente di cui all'art. 51 della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,
nella  misura  che  sara' determinata ai sensi del combinato disposto
delle norme di cui ai commi  1  e  16  dell'art.  4  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412.
  3.  Entro  sei  mesi  dalla data di pubblicazione del presente atto
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  la  Conferenza  Stato-
regioni  verifica  le  iniziative assunte, lo stato di attuazione del
sistema emergenza sanitaria in ciascuna regione e provincia autonoma,
nonche' le risorse finanziarie impiegate. Allo scopo  di  attuare  il
sistema  di  emergenza  sanitaria  nelle  regioni  che non lo abbiano
attuato, in tutto o in parte, la Conferenza Stato-regioni approva uno
schema tipo di accordo di programma, che, sottoscritto  dal  Ministro
della  sanita'  e dal presidente della regione interessata, determina
tempi, modi e risorse finanziarie per l'attuazione, anche avvalendosi
di apposite conferenze dei servizi.    L'accordo  di  programma  puo'
essere  attivato  anche  prima  della  verifica,  su  richiesta della
regione e provincia autonoma.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 27 marzo 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DE LORENZO, Ministro della sanita'
                                  MARTINAZZOLI,   Ministro   per   le
                                  riforme  istituzionali e gli affari
                                  regionali