Art. 3.
                   Il sistema di allarme sanitario
  1. Il sistema di allarme sanitario  e'  assicurato  dalla  centrale
operativa,  cui  fa  riferimento il numero unico telefonico nazionale
"118". Alla centrale operativa  affluiscono  tutte  le  richieste  di
intervento  per emergenza sanitaria. La centrale operativa garantisce
il coordinamento di tutti gli interventi nell'ambito territoriale  di
riferimento.
  2.  Le  centrali  operative  della  rete  regionale  devono  essere
compatibili tra loro e con quelle delle altre regioni e  delle  prov-
ince  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  termini  di  standard
telefonici di comunicazione e di servizi per consentire  la  gestione
del  traffico interregionale. Con decreto del Ministro della sanita',
di concerto con il Ministro delle poste  e  delle  telecomunicazioni,
entro  sessanta  giorni dalla data di pubblicazione del presente atto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono definiti gli standard
di comunicazione e di servizio.
  3. L'attivazione della centrale operativa comporta  il  superamento
degli  altri  numeri  di  emergenza sanitaria di enti, associazioni e
servizi delle unita' sanitarie  locali  nell'ambito  territoriale  di
riferimento,  anche mediante convogliamento automatico delle chiamate
sulla centrale operativa del "118".
  4. Le centrali  operative  sono  organizzate,  di  norma,  su  base
provinciale.  In  ogni  caso  nelle  aree metropolitane, dove possono
all'occorrenza sussistere  piu'  centrali  operative,  e'  necessario
assicurare il coordinamento tra di esse.
  5.  Le  centrali  operative  assicurano  i radiocollegamenti con le
autoambulanze e gli altri  mezzi  di  soccorso  coordinati  e  con  i
servizi sanitari del sistema di emergenza sanitaria del territorio di
riferimento,  su frequenze dedicate e riservate al servizio sanitario
nazionale, definite con il decreto di cui al comma 2.
  6. Il dimensionamento e i contenuti tecnologici delle centrali  op-
erative  sono  definiti  sulla  base  del  documento  approvato dalla
Conferenza Stato-regioni in data 14 gennaio 1992, che viene  allegato
al presente atto.