Art. 4.
        Competenze e responsabilita' nelle centrali operative
  1. La responsabilita' medico-organizzativa della centrale operativa
e'  attribuita  nominativamente,  anche  a  rotazione,  a  un  medico
ospedaliero  con  qualifica  non  inferiore ad aiuto corresponsabile,
preferibilmente anestesista, in possesso di documentata esperienza ed
operante nella medesima area dell'emergenza.
  2. La centrale operativa e' attiva per 24 ore al giorno e si avvale
di personale infermieristico  adeguatamente  addestrato,  nonche'  di
competenze  mediche  di appoggio. Queste devono essere immediatamente
consultabili e sono assicurate nominativamente, anche a rotazione, da
medici  dipendenti  con  esperienza  nel  settore   dell'urgenza   ed
emergenza  e da medici del servizio di guardia medica di cui all'art.
22 dell'accordo collettivo  nazionale  per  la  regolamentazione  dei
rapporti  con  i  medici  addetti  al servizio di guardia medica e di
emergenza territoriale, reso esecutivo  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41. La responsabilita' operativa
e'   affidata   al   personale  infermieristico  professionale  della
centrale, nell'ambito dei protocolli decisi dal  medico  responsabile
della centrale operativa.