Art. 5.
                     Disciplina delle attivita'
 1. Gli  interventi  di  emergenza  sono  classificati  con  appositi
codici.  Il  Ministro  della sanita', con proprio decreto da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del  presente  atto
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  stabilisce  criteri e
requisiti cui debbono attenersi le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano nella definizione di tale codificazione, anche ai
fini  delle  registrazioni  necessarie  per  documentare le attivita'
svolte e i soggetti interessati.
  2.  L'attivita'  di  soccorso  sanitario   costituisce   competenza
esclusiva  del Servizio sanitario nazionale. Il Governo determina gli
standard tipologici e  di  dotazione  dei  mezzi  di  soccorso  ed  i
requisiti  professionali  del  personale  di  bordo, di intesa con la
Conferenza Stato-regioni.
  3. Ai fini dell'attivita' di cui al precedente comma, le regioni  e
le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano possono avvalersi del
concorso di enti e di associazioni pubbliche e private,  in  possesso
dell'apposita  autorizzazione  sanitaria, sulla base di uno schema di
convenzione definito dalla Conferenza Stato-regioni, su proposta  del
Ministro della sanita'.