Art. 6. Il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, in materia di accettazione sanitaria, il sistema di emergenza sanitaria assicura: a) il servizio di pronto soccorso; b) il dipartimento di emergenza. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli ospedali sedi di pronto soccorso e di dipartimento di emergenza.