Art. 6.
         Il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  14  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27  marzo  1969, n. 128, in materia di
accettazione sanitaria, il sistema di emergenza sanitaria assicura:
    a) il servizio di pronto soccorso;
    b) il dipartimento di emergenza.
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
individuano gli ospedali sedi di pronto soccorso e di dipartimento di
emergenza.