Art. 7. Le funzioni di pronto soccorso 1. L'ospedale sede di pronto soccorso deve assicurare, oltre agli interventi diagnostico-terapeutici di urgenza compatibili con le specialita' di cui e' dotato, almeno il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, nonche' garantire il trasporto protetto. 2. La responsbilita' delle attivita' del pronto soccorso e il collegamento con le specialita' di cui e' dotato l'ospedale sono attribuiti nominativamente, anche a rotazione non inferiore a sei mesi, ad un medico con qualifica non inferiore ad aiuto, con documentata esperienza nel settore.