Art. 8. Le funzioni del dipartimento di emergenza 1. Il dipartimento di emergenza deve assicurare nell'arco delle 24 ore, anche attraverso le unita' operative specialistiche di cui e' dotato l'ospedale, oltre alle funzioni di pronto soccorso, anche: a) interventi diagnostico-terapeutici di emergenza medici, chirurgici, ortopedici, ostetrici e pediatrici; b) osservazione breve, assistenza cardiologica e rianimatoria. 2. Al dipartimento di emergenza sono assicurate le prestazioni analitiche, strumentali e di immunoematologia per l'arco delle 24 ore giornaliere. 3. La responsabilita' delle attivita' del dipartimento e il coordinamento con le unita' operative specialistiche di cui e' dotato l'ospedale sono attribuiti nominativamente, anche a rotazione non inferiore a sei mesi, ad un primario medico, chirurgo o rianimatore, con documentata esperienza nel settore.