Art. 9.
                        Le funzioni regionali
 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche a
stralcio del Piano sanitario regionale, determinano, entro centoventi
giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica,  la  ristrutturazione  del  sistema  di
emergenza sanitaria, con  riferimento  alle  indicazioni  del  parere
tecnico  fornito  dal  Consiglio  superiore  di  sanita',  in data 12
febbraio 1991, e determinano le  attribuzioni  dei  responsabili  dei
servizi che compongono il sistema stesso.
  2.  Il  provvedimento di cui al comma precedente determina altresi'
le modalita' di accettazione dei ricoveri di  elezione  in  relazione
alla esigenza di garantire adeguate disponibilita' di posti letto per
l'emergenza.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono  determinate  le
dotazioni di posti letto per l'assistenza subintensiva da  attribuire
alle singole unita' operative.