IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, concernente l'assoggettamento ad imposta sostitutiva delle plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonche' dei certificati rappresentativi di partecipazione in societa', associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso a predetti rapporti, ancorche' derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine; Visto il comma 1 dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 27 del 1991, che disciplina gli adempimenti degli intermediari professionali, delle societa' emittenti che intervengono anche come acquirenti ovvero in qualita' di soggetti obbligati alle annotazioni dei trasferimenti di quote sociali e dei notai che intervengono nelle operazioni di cessione suddette; Visto il comma 3 dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 27 del 1991, in base al quale con decreti del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalita' per l'adempimento degli obblighi di comunicazione annuale all'amministrazione finanziaria dei dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente ad esclusione di quelle per le quali e' stata esercitata l'opzione prevista dall'art. 3, comma 2 e di quelle non imponibili anche per effetto di convenzioni internazionali, effettuate da soggetti non residenti; Ritenuta la necessita' di dare esecuzione alle citate norme; Decreta: Art. 1. 1. Gli intermediari professionali, le societa' emittenti ed i notai devono effettuare le comunicazioni previste dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, entro il 30 aprile di ciascun anno, utilizzando modelli redatti in conformita' a quelli riportati negli allegati 1 e 2. 2. Per ogni comunicazione riguardante le operazioni effettuate nell'anno precedente, il soggetto obbligato ad inviare la comunicazione stessa deve compilare il modello di trasmissione ISP/1 (allegato 1) nel quale vanno indicati i propri dati identificativi e di residenza e, per ciascun cedente, un elenco contenente il dettaglio delle singole operazioni. Detti elenchi devono essere redatti su modelli o tabulati a stampa non prefincati, conformi al modello ISP/2 (allegato 2). I modelli o i tabulati possono contenere anche un numero di operazioni maggiore rispetto a quello previsto nel modello ISP/2, purche' predisposti nella rigorosa sostanziale aderenza a tutte le voci del suddetto modello, alla sequenza dei campi e alle relative modalita' di compilazione. I fogli compilati per uno stesso cedente devono essere numerati progressivamente. 3. I modelli di trasmissione e di dettaglio devono essere sottoscritti dal soggetto che e' obbligato ad eseguire la comunicazione ovvero dal rappresentante legale o dalla persona che ne e' autorizzata e devono essere trasmessi a mezzo raccomandata postale al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, via Mario Carucci n. 99, c.a.p. 00143, Roma. 4. Gli intermediari professionali, le societa' emittenti e i notai possono effettuare le predette comunicazioni anziche' su modelli cartacei, mediante invio dei dati su supporti magnetici predisposti secondo le modalita' di registrazione e le caratteristiche tecniche descritte nell'allegato 3. I supporti magnetici devono essere inviati al predetto centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette unitamente al modello di trasmissione di cui al precedente comma 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 1992 Il Ministro: FORMICA