Art. 10.
  Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  con  la  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  "Brunello  di  Montalcino"  vini  che  non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal  presente  disciplinare  di
produzione, e' punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 novembre 1991
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              ANDREOTTI
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                GORIA
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               BODRATO
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 68