Art. 4.
  Le  condizioni  ambientali  e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  del  "Brunello  di  Montalcino"  devono   essere   quelle
tradizionali  della  zona  e comunque atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono pertanto  da  considerarsi  idonei,  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo  previsto  dall'art.  10  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente  i  vigneti  collinari,
ben  esposti,  di altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m., i cui
terreni siano di origine ocenica comunque atti a conferire alle uve e
al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
  I sesti d'impianto,  le  forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
  E' vietata ogni pratica di forzatura.
  La produzione massima di uva ammessa per  la  produzione  del  vino
"Brunello  di  Montalcino"  non  deve  essere superiore a q.li 80 per
ettaro di vigneto in coltura specializzata.
  Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione  per
ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve essere calcolata in
rapporto al numero delle viti esistenti ed alla loro  produzione  per
ceppo, che non dovra' essere superiore a kg 2,5.
  La  resa  massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%
al primo travaso e  non  dovra'  superare  il  65%  dopo  il  periodo
d'invecchiamento obbligatorio.
  Nell'ambito  della  resa  massima  prevista nel presente articolo i
competenti organi regionali, sentito il parere  delle  organizzazioni
professionali   e   degli   enti  ed  istituti  interessati,  fissano
annualmente, in via indicativa,  in  vendemmia  la  produzione  media
unitaria   delle  uve  prescrivendo  da  parte  dei  conduttori,  che
prevedono di ottenere una resa massima  maggiore  rispetto  a  quella
indicativa, una tempestiva segnalazione mediante lettera raccomandata
alla regione entro i termini stabiliti dalla regione medesima per gli
opportuni accertamenti da parte degli organi della stessa.
  La  resa  media  indicativa va fissata tenendo conto dell'andamento
stagionale  e  delle  altre  condizioni  ambientali  di  coltivazione
(sistemi  di  impianto,  di  coltura,  ecc.) al fine di assicurare la
rispondenza della denuncia delle uve alla  effettiva  produzione  dei
vigneti.