Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del "Brunello di Montalcino" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari, ben esposti, di altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m., i cui terreni siano di origine ocenica comunque atti a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino "Brunello di Montalcino" non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero delle viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non dovra' essere superiore a kg 2,5. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% al primo travaso e non dovra' superare il 65% dopo il periodo d'invecchiamento obbligatorio. Nell'ambito della resa massima prevista nel presente articolo i competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli enti ed istituti interessati, fissano annualmente, in via indicativa, in vendemmia la produzione media unitaria delle uve prescrivendo da parte dei conduttori, che prevedono di ottenere una resa massima maggiore rispetto a quella indicativa, una tempestiva segnalazione mediante lettera raccomandata alla regione entro i termini stabiliti dalla regione medesima per gli opportuni accertamenti da parte degli organi della stessa. La resa media indicativa va fissata tenendo conto dell'andamento stagionale e delle altre condizioni ambientali di coltivazione (sistemi di impianto, di coltura, ecc.) al fine di assicurare la rispondenza della denuncia delle uve alla effettiva produzione dei vigneti.