Art. 5.
  Le  operazioni  di  vinificazione  e di invecchiamento obbligatorio
devono essere  effettuate  nell'ambito  del  territorio  comunale  di
Montalcino, secondo gli usi tradizionali della zona.
  Le  uve  destinate  alla  vinificazione,  sottoposte  a  preventiva
cernita,  se  necessario,  devono  assicurare  al  vino   un   titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 12%.
  Nella  vinificazione  sono  ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari
caratteristiche.
  La   conservazione   e  l'invecchiamento  del  vino  devono  essere
effettuati secondo metodi tradizionali.
  Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di  invecchiamento  di
almeno  quattro  anni  e  conservato,  per  almeno  tre anni di detto
periodo, in botti di rovere o di castagno.
  Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre  dal  1›
gennaio dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.
  Qualora   per   eccezionali   esigenze   tecniche  il  prodotto  in
invecchiamento in botti  dovesse  essere  trasferito  in  vasche,  il
periodo  di giacenza nelle medesime dovra' essere recuperato, ai fini
del computo dell'invecchiamento, immediatamente dopo il  termine  dei
tre   anni   sopra   indicati  previa  comunicazione  all'ispettorato
repressione frodi competente per territorio.
  L'invecchiamento in botti di legno deve essere documentato con rel-
ative annotazioni sui registri di cantina.
  E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima
del 15% di vino atto alla  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  sia  ad altro vino atto alla medesima denominazione, sia a
vino avente i requisiti del vino "Brunello di Montalcino".
  Tale pratica puo' essere eseguita una sola volta.
  Fermo restando l'invecchiamento in contenitori di legno  si  potra'
tenere  il  sei  per  cento  di vino dell'annata in invecchiamento in
contenitori diversi da usarsi esclusivamente per colmature.