Art. 6.
  Il  vino  "Brunello  di  Montalcino"  all'atto  dell'immissione  al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
   colore:   rosso   rubino   intenso   tendente   al   granato   per
l'invecchiamento;
   odore: profumo caratteristico ed intenso;
   sapore: asciutto, caldo, un po' tannico, robusto ed armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
   acidita' totale minima: 5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 24 per mille.
  E'   facolta'   del   Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra  indicati  per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.