Art. 8. E' vietato usare assieme alla denominazione "Brunello di Montalcino" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "ex- tra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina", ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, a condizione che le medesime indicazioni: siano espressamente delimitate ad autorizzate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme richiesta degli interessati e sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; vengono indicate all'atto della denuncia dei vigneti; siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di cantina ai fini della vinificazione; rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla normativa CEE in materia di designazione e presentazione dei VQPRD. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Brunello di Montalcino" deve sempre figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di produzione delle uve.