Art. 8.
  E'   vietato   usare   assieme   alla  denominazione  "Brunello  di
Montalcino" qualsiasi qualificazione  aggiuntiva  diversa  da  quella
prevista  dal  presente  disciplinare ivi compresi gli aggettivi "ex-
tra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
  E' consentito, in sede di designazione, l'uso  di  indicazioni  che
facciano  riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali, marchi privati non
aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in  inganno
l'acquirente.
  Le   indicazioni   tendenti   a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore",   "fattoria",   "tenuta",
"podere",  "cascina",  ed  altri  termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE in materia.
  E'  consentito  altresi'  l'uso   di   indicazioni   toponomastiche
aggiuntive   che   facciano   riferimento   ai   vigneti   dai  quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato  e'
stato ottenuto, a condizione che le medesime indicazioni:
   siano  espressamente  delimitate  ad  autorizzate  con decreto del
Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste,  su  conforme  richiesta
degli interessati e sentito il comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini;
   vengono indicate all'atto della denuncia dei vigneti;
   siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve
stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di
cantina ai fini della vinificazione;
   rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla normativa
CEE in materia di designazione e presentazione dei VQPRD.
  Sulle  bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Brunello di
Montalcino"  deve   sempre   figurare   l'indicazione   veritiera   e
documentabile dell'annata di produzione delle uve.