Art. 9. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brunello di Montalcino" deve essere immesso al consumo in bottiglie di capacita' non superiori a cinque litri munite del contrassegno di Stato. Ai fini del rilascio del contrassegno di Stato il vino "Brunello di Montalcino", ultimato il periodo obbligatorio di invecchiamento, dovra' essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Tale prova di degustazione dovra' essere effettuata da una apposita commissione, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e degli enti interessati. Le bottiglie in cui viene confezionato il "Brunello di Montalcino" per la immissione al consumo devono essere di forma "bordolese" e limitate alle seguenti capacita': 0,375; 0,750; 1,500; 3; 5. Le bottiglie debbono essere di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.