Art. 9.
  Il   vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Brunello di Montalcino" deve essere immesso al consumo in  bottiglie
di  capacita' non superiori a cinque litri munite del contrassegno di
Stato.
  Ai fini del rilascio del contrassegno di Stato il vino "Brunello di
Montalcino", ultimato  il  periodo  obbligatorio  di  invecchiamento,
dovra'  essere  sottoposto  alla  prova  di degustazione prevista dal
punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  12
luglio 1963, n. 930.
  Tale prova di degustazione dovra' essere effettuata da una apposita
commissione,  secondo  le  norme  all'uopo  impartite  dal  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste,  sentito  il  parere  del  comitato
nazionale  per  la  tutela  delle denominazioni di origine dei vini e
degli enti interessati.
  Le bottiglie in cui viene confezionato il "Brunello di  Montalcino"
per  la  immissione  al  consumo devono essere di forma "bordolese" e
limitate alle seguenti capacita': 0,375; 0,750; 1,500; 3; 5.
  Le bottiglie debbono essere di vetro scuro e chiuse  con  tappo  di
sughero.
  Sono  vietati  il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie
con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio
del vino.