Art. 3.
              Requisiti per l'ammissione ai contributi
  Possono essere ammessi ai contributi di cui al precedente art. 2:
   lettera a):
    gli  enti  che  abbiano  svolto  la  loro  attivita' almeno da un
triennio;
    svolgano servizi nel campo culturale;
    promuovono attivita' di ricerca;
    svolgano l'attivita' sulla base  di  un  programma  che  abbracci
almeno  un  triennio  e  dispongano  delle  attrezzature  idonee  per
l'attuazione di tale programma;
   lettera b):
    le biblioteche non statali, aperte al pubblico, con esclusione di
quelle di  competenza  regionale  in  applicazione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, titolo II, art. 7;
   lettera c):
    enti,   associazioni   e   comitati   legalmente  riconosciuti  o
costituiti con atto pubblico, con l'esclusione degli  enti  locali  e
delle universita'.