Art. 3. Requisiti per l'ammissione ai contributi Possono essere ammessi ai contributi di cui al precedente art. 2: lettera a): gli enti che abbiano svolto la loro attivita' almeno da un triennio; svolgano servizi nel campo culturale; promuovono attivita' di ricerca; svolgano l'attivita' sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per l'attuazione di tale programma; lettera b): le biblioteche non statali, aperte al pubblico, con esclusione di quelle di competenza regionale in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, titolo II, art. 7; lettera c): enti, associazioni e comitati legalmente riconosciuti o costituiti con atto pubblico, con l'esclusione degli enti locali e delle universita'.