Art. 7. Assegnazione del contributo L'amministrazione ha facolta' di decidere in ordine all'ammissione al contributo previa valutazione comparativa fra tutte le domande pervenute e in regola, nel pubblico interesse e tenuto conto dell'entita' dei fondi a disposizione. L'assegnazione del contributo finanziario e' disposta, di regola, in un'unica soluzione.