Art. 7.
                     Assegnazione del contributo
  L'amministrazione  ha facolta' di decidere in ordine all'ammissione
al contributo previa valutazione comparativa  fra  tutte  le  domande
pervenute  e  in  regola,  nel  pubblico  interesse  e  tenuto  conto
dell'entita' dei fondi a disposizione.
  L'assegnazione del contributo finanziario e' disposta,  di  regola,
in un'unica soluzione.