Art. 3.
  Le  uve  devono  essere  prodotte  nella  zona  di  produzione  che
comprende l'intero territorio del  comune  di  Monfumo  e  parte  del
territorio  dei  comuni  di:  Asolo,  Caerano San Marco, Castelcucco,
Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera  del
Montello,  Maser,  Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del
Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, S. Zenone  degli  Ezzelini  e
Volpago del Montello.
  Tale  zona  e' cosi' delimitata: dalla localita' Ciano in comune di
Crocetta  del  Montello  il  limite  prosegue  verso  est  lungo   la
provinciale  della  "Panoramica  del Montello" fino al punto d'uscita
sulla stessa della traversale del Montello contraddistinta con il  n.
14;   dall'incrocio   segue   una   linea   verticale  rispetto  alla
"Panoramica" fino a raggiungere l'orlo del colle che  da'  sul  fiume
Piave. Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta
della  scarpata  del  Montello  che  costeggia  il  Piave  fino  alla
localita' detta Case Saccardo in comune di Nervesa  della  Battaglia,
prosegue  quindi,  verso  sud-est,  lungo  il confine tra i comuni di
Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave  che  passando  per
l'idrometro  conduce  all'abitato  di Nervesa, da dove piega ad ovest
lungo  la  strada  statale  n.  248  "Schiavonesca  Marosticana"  che
percorre  fino  al  confine  della provincia di Treviso con quella di
Vicenza, in prossimita' del km 42,500 circa, nel comune di S.  Zenone
degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la
strada   per   Liedolo,  supera  tale  centro  abitato  in  localita'
Capitello, piega ad  est  lungo  la  strada  per  Mezzociel.  Di  qui
prosegue  lungo  la  strada  per  Fonte  Alto,  da  dove piega a nord
costeggiando la strada per Paderno del Grappa.
  Superato il paese  di  Paderno  del  Grappa,  il  limite  segue  la
rotabile  in  direzione  nord  per  Possagno del Grappa toccando Tuna
Rover e giunto  in  localita'  Fornace  piega  a  nord-ovest  per  la
localita'  Roi  di  Possagno,  da  dove,  costeggiando il torrentello
raggiunge la localita' Giustinet. Prosegue quindi verso est tenendosi
a monte della "Pedemontana" del Grappa a una quota di circa 300 metri
e cioe' al limite di vegetazione naturale della vite.
  Il  confine  passa  pertanto  sopra  il  paese   di   Possagno   in
corrispondenza  del tempio del Canova, poco sopra l'abitato di Obiedo
e di Cavaso del Tomba, mantenendosi a una distanza media di circa 400
metri a nord della "Pedemontana del Grappa".
  Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge  la  parte  alta
dell'abitato  del Granigo un comune di Cavaso, da dove in linea retta
giunge alla localita' Costa Alta. Da qui, a quota  303,  segue  dagli
inizi  la  strada  che  passando nei pressi della colonia Pedemontana
porta a sud-est sulla "Pedemontana del Grappa".
  Scende quindi per tale strada e ritornato  sulla  "Pedemontana  del
Grappa",  il  limite  costeggia  quest'ultima  fino  al  suo punto di
intersezione con la statale n. 348 "Feltrina", una volta superato  il
centro abitato di Pederobba.
  Segue   quindi   detta  statale  fino  a  Onigo  di  Pederobba,  in
corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per  Covolo,
tocca  Pieve,  Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e
poi verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera  e  giunge  a  Barche,
dove raggiunge la quota 146 in prossimita' della riva del Piave.
  Da  quota 146 prosegue lungo la strada verso sud fino ad incrociare
quella per Crocetta del Montello in prossimita' del km 27,8 circa.
  Lungo tale strada prosegue verso sud ed all'altezza della localita'
Fornace piega a sud-est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera
e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il canale  di
Castelviero,  raggiunge  la  localita'  Ciano  da dove e' iniziata la
delimitazione.