Art. 4.
  Le  condizioni  ambientali  e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali  della  zona  o comunque atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono  pertanto  da  considerare  idonei,  ai  fini  dell'iscrizione
nell'albo  previsto  dall'art.  10  del  decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ben  esposti,
ubicati   su   terreni   collinari  con  esclusione  dei  vigneti  di
fondovalle, di quelli esposti a tramontana. I  sesti  d'impianto,  le
forme  di  allevamento  ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati e devono essere comunque atti a non modificare  le
caratteristiche  delle  uve  e  del  vino. E' vietata ogni pratica di
forzatura.
  La resa massima di  uva  ammessa  per  la  produzione  dei  vini  a
denominazione  di  origine controllata "Montello e Colli Asolani" non
deve essere superiore, per ettaro di  coltura  specializzata,  a  120
quintali  per  il rosso, Prosecco, Merlot, Chardonnay e Pinot Bianco,
110 quintali per il Pinot Grigio e 100 quintali per il Cabernet Franc
e Sauvignon.
  Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro
di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalle viti.
  A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso una  accurata  cernita  delle  uve
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
  Il  presidente  della giunta regionale, su richiesta motivata delle
organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso  dal
comitato  tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge
regionale n. 55/85, puo',  allo  scopo  di  tutelare  l'immagine  del
presente  vino,  con  proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel
periodo immediatamente precedente la vendemmia, stabilire di  ridurre
i  quantitativi  di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche
in riferimento a singole zone geografiche, rispetto  a  quelli  sopra
fissati,     dandone    immediata    comunicazione    al    Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ed  al  comitato  nazionale  per  la
tutela   delle   denominazioni  di  origine  dei  vini.  I  rimanenti
quantitativi, fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti  dal
terzo  comma  del  presente  articolo, saranno presi in carico per la
produzione di vino da tavola.
  La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.