Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani" non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata, a 120 quintali per il rosso, Prosecco, Merlot, Chardonnay e Pinot Bianco, 110 quintali per il Pinot Grigio e 100 quintali per il Cabernet Franc e Sauvignon. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/85, puo', allo scopo di tutelare l'immagine del presente vino, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal terzo comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.