Art. 5.
  Le  operazioni di vinificazione e quelle relative alla elaborazione
dei mosti o vini destinati a vini spumanti devono  essere  effettuate
nell'interno   della  zona  di  produzione  delimitata  nell'art.  3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali  di  produzione,
e'  consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero
territorio dei comuni compresi in parte nella zona di  produzione  ed
in  quelli  di:  Altivole,  Crespano  del  Grappa,  Borso del Grappa,
Arcade, Trevignano, Valdobbiadene e Farra di Soligo.
  E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle  foreste,  su
richiesta delle ditte interessate, di consentire che le operazioni di
elaborazione  dei  mosti  o  vini  destinati  alla  produzione  degli
spumanti possano essere effettuate anche al di fuori  del  territorio
precisato nel precedente comma purche' all'interno della provincia di
Treviso, a condizione che:
   1)  le  ditte interessate dimostrino di essere esistenti alla data
di pubblicazione del presente decreto;
   2) le ditte  di  cui  trattasi  presentino  richiesta  motivata  e
corredata  da  una  documentazione atta a provare che effettuavano la
spumantizzazione  dei  vini  "Montello  e  Colli  Asolani"  Prosecco,
Chardonnay  e  Pinot  Bianco  antecedentemente  alla suddetta data di
pubblicazione del presente decreto.
  Le uve destinate  alla  vinificazione  devono  assicurare  ai  vini
"Montello  e  Colli  Asolani" un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale per il Prosecco di 9,50%; per il rosso, Merlot,  Chardonnay,
Pinot  Bianco  e Pinot Grigio di 10% e 10,50% per il Cabernet Franc e
Cabernet Sauvignon.
  Nella vinificazione sono ammesse soltanto  le  pratiche  enologiche
tradizionali,  o  comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
  Nella preparazione del  vino  Prosecco  e'  consentita  la  pratica
tradizionale  dell'aggiunta  con vini ottenuti dalla vinificazione di
uve  Pinot  Bianco,  Pinot   Grigio   e   Chardonnay,   da   sole   o
congiuntamente,  provenienti  da  vigneti  iscritti all'albo dei vini
"Montello e Colli  Asolani",  purche'  il  prodotto  finito  contenga
almeno l'85% di vino proveniente dal vitigno Prosecco.