Art. 8.
  Nella  presentazione  e  designazione  dei  vini a denominazione di
origine controllata "Montello e Colli Asolani" accompagnati dal  nome
del  vitigno,  puo'  figurare  il  nome  del  vitigno  seguito  dalla
specificazione "del Montello e Colli Asolani". In ogni caso  il  nome
del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non
superiori  ai  2/3 di quelli utilizzati per indicare la denominazione
di origine.
  Nella presentazione e designazioni  dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata "Montello e Colli Asolani" e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra",  "scelto",
"selezionato", e similari.
  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni  sociali,  marchi  privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
  Le  indicazioni  tendenti  a   specificare   l'attivita'   agricola
dell'imbottigliatore   quali   "viticoltore",  "fattoria",  "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri  termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni CEE in materia.
  E'   consentito   altresi'   l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche  aggiuntive  che   facciano   riferimento   a   unita'
amministrative,  frazioni,  aree,  fattorie  e  localita' dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato  e'
stato ottenuto, a condizione che le medesime indicazioni:
   siano  espressamente  delimitate  ed  autorizzate  con decreto del
Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste,  su  conforme  richiesta
degli interessati e sentito il comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini;
   vengano indicate all'atto della denuncia dei vigneti;
   siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve
stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di
cantina ai fini della vinificazione;
   rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla normativa
CEE  in  materia di designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D. e dei
V.S.Q.P.R.D.